Coordinatore della Sicurezza

Il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri, siano essi temporanei o mobili, è il referente che, incaricato dalla parte Committente o dal Responsabile dei lavori, si occupa di garantire il coordinamento tra le ditte impegnate nei lavori in cantiere, al fine dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Svolge le sue funzioni in fase di progettazione dell’opera dei lavori con il ruolo di CSP (Coordinatore per la progettazione) occupandosi di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e in fase di realizzazione dell’opera, con il ruolo di CSE (Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ), occupandosi di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti da persone diverse o dalla stessa persona.

Quali sono i compiti del Responsabile della Sicurezza in cantiere?

E’ il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), che svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori;

Il CSP si occupa di:

  • Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predisporre il Fascicolo Tecnico dell’Opera.

Il CSE, coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, ha il compito di coordinare i lavori nella fase realizzativa dell’opera.

In particolare si occuperà di:

  • verifica del PSC e del POS;
  • sopralluoghi di sicurezza;
  • aggiornamento del piano di sicurezza PSC;
  • aggiornare i fascicoli.

L’obbligo di redazione del PSC ricade, in genere, sul Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e deve essere verificato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che, se necessario, può richiedere aggiornamenti e migliorie per l’efficienza.

Il CSP non è ritenuto necessario, secondo quanto espresso nel comma 11 dell’articolo 90, quando i lavori privati sono di importo inferiore ai 100.000 euro, o quando, nel lavoro da compiere, vi è una sola impresa edile oppure nel caso in cui esista un’impresa affidataria che subappalta i lavori ad un’altra impresa senza che la prima metta mai piede (fisicamente) nel cantiere.

In questi casi basta nominare un CSE prima dell’inizio dei lavori.

Per svolgere le funzioni di CSP e CSE i requisiti minimi da possedere sono:

  • Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74;
  • laurea specialistica nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S;
    in aggiunta è necessaria anche un’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno, rilasciata da datori di lavoro o committenti.
  • Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L 23, di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007;
  • Laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, ( decreto del MIUR n. 245 del 19 ottobre 2000) in aggiunta all’attestazione comprovante una attività lavorativa nel settore delle costruzioni di almeno due anni, (rilasciato da datori di lavoro o committenti)
  • Diploma di geometra, perito industriale o perito agrario/agrotecnico, sempre in combinazione con l’attestazione dell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

A qualsiasi opzione si faccia riferimento è necessario integrare l’attestato di frequenza al corso di formazione specifico, con verifica dell’apprendimento finale, della durata complessiva di 120 ore, così come richiesto dalla Legge.

Il coordinatore per la sicurezza deve essere nominato nel momento in cui si affida l’incarico al progettista, il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può invece essere assegnato al momento dell’affidamento dei lavori alla ditta che realizzerà l’opera.

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